L'associazione - Lo statuto

Art. 1. Denominazione - Natura - Sede
E' costituita l'associazione denominata " ASSOCIAZIONE CULTURALE HARMONIA" (di seguito A.C. HARMONIA o Associazione).
E’ una libera Associazione, priva di personalità giuridica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
Ha sede in Torri di Quartesolo (VI), in via Brescia 49 con codice fiscale n. 95092430248

Art. 2. Scopo
L' A. C. HARMONIA ha carattere culturale, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, razziale e sociale, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità; persegue i seguenti scopi:
promuovere la crescita umana, sociale e culturale della persona, e la diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani;
ampliare la conoscenza delle tecniche naturali e degli strumenti per il riequilibrio energetico tra corpo, mente, immaginazione, intuito, creatività, il benessere psico-fisico e la consapevolezza della propria ricchezza interiore;
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione personale e crescita umana e civile;
porsi come punto di riferimento per quanti, in situazione di difficoltà, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni, in particolare attraverso iniziative di auto-aiuto e cooperazione, un sollievo al proprio disagio;
offrire consulenza e orientamento, sia nell’emergenza che nel lungo periodo, sui problemi di quanti si rivolgono all’Associazione, ricorrendo anche al supporto di collaboratori e collaboratrici esterne con competenze specifiche e dei servizi esistenti sul territorio;
promuovere e organizzare tutte quelle attività di carattere culturale, ricreativo, musicale, artistico, sportivo, assistenziale, di beneficenza che si ritengono utili a tali finalità.


Art. 3. Attività
L'A. C. HARMONIA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
organizzare e promuovere attività culturali: conferenze, dibattiti, seminari, serate a tema, proiezioni di films e documenti, concerti, corsi di formazione teorici e pratici per bambini, ragazzi, giovani e adulti, laboratori esperienziali;
promuovere e favorire ricerca, studio, confronto e applicazione di discipline e tecniche per il benessere psicofisico;
organizzare, promuovere e favorire incontri e scambi culturali tra i propri soci e altre persone o enti di varia natura;
organizzare, promuovere e favorire iniziative, servizi e attività di carattere assistenziale e di beneficenza;
organizzare, promuovere e favorire manifestazioni artistiche, culturali, ricreative e sportive;
organizzare e promuovere viaggi-studio, trekking guidati, soggiorni formativi;
dotarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quanto altro sia necessario e opportuno per la realizzazione dello scopo sociale;
attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
dare la propria adesione, collaborazione e compartecipazione a quelle associazioni, movimenti, enti pubblici o privati che possano favorire il conseguimento dei fini sociali e che non contrastino con i principi ispiratori dell’Associazione;
compiere tutte le attività economiche e finanziarie necessarie e opportune per il raggiungimento dei suddetti scopi associativi;
qualsiasi altra attività, purchè strumentale o strettamente connessa con le finalità e l’oggetto dell’Associazione.

Le attività sopra indicate nei casi in cui, per loro natura o per disposizioni normative, dovranno essere organizzate in forma d’impresa, saranno svolte nell’assoluto rispetto delle finalità non lucrative (no-profit) dell’Associazione e contabilizzate separatamente dalle altre attività dell’Associazione.

Art. 4. Soci Onorari
Il Consiglio Direttivo può, all’unanimità, nominare Soci Onorari persone ritenute particolarmente meritevoli e degne, che con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico hanno contribuito alla costituzione o allo sviluppo dell'Associazione. I Soci onorari fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo o quali titolari di carica o quali Consiglieri aggiunti con diritto di voto, e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 5. Soci Ordinari
L'A.C. HARMONIA è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L'ammissione dei Soci Ordinari, su domanda del richiedente, è subordinata all’accoglimento della domanda, redatta su apposito modulo, da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
Per i soci di età inferiore ai diciotto anni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà.
Qualora si manifestino motivate incompatibilità di un socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento ha la possibilità di revocare l’ammissione del socio stesso.
I Soci Ordinari sono tenuti a un versamento per ottenere la Tessera Annuale personale e a un contributo per la partecipazione ai corsi, stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I Soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione secondo i limiti e le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio direttivo.
I Soci sono tenuti a:
osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
serbare all’interno dei locali e nelle varie manifestazioni un contegno educato e corretto in ogni rapporto interpersonale;
versare le quote associative secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’inosservanza da parte di un socio dei punti precedenti dell’art. 5, o azioni che arrechino danni morali o materiali all’Associazione, comportano l’applicazione da parte del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Le quote o il contributo associativo non sono rimborsabili, rivalutabili, nè trasmissibili per atti tra vivi..

Art. 6. Risorse - Rendiconto economico (bilancio) - Patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dall’introito delle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare;
da elargizioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
da eventuali contributi pubblici e da prestazioni di servizio a beneficio di terzi;
da ogni altro tipo di entrate.

Il bilancio ( rendiconto economico) comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo.ù

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili di cui l’Associazione stessa è o possa diventare proprietaria e dai fondi di riserva, ai quali sarà devoluto il 10% del residuo attivo del bilancio consuntivo.
Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e agli scopi di cui al presente statuto.

Non è consentita in alcuna forma la distribuzione di utili o avanzi di gestione in qualsiasi modo prodotti a favore dei soci.

Art. 7. Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.

Art. 8. Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associati.
Può essere ordinaria e straordinaria.
Elegge il Presidente e il Consiglio direttivo; approva il regolamento interno.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando il Presidente lo reputi necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo e ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 10 giorni prima della data delle convocazioni, contenente data, luogo e ordine del giorno.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Ogni membro ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il 30 Aprile e ha i seguenti compiti:
approvare annualmente il bilancio economico preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo;
approvare le linee generali della programmazione delle attività per l’anno sociale e verificarne l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 9. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di quattro membri più il Presidente, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il numero dei consiglieri verrà determinato dall’Assemblea stessa.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
il Presidente;
da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza del Consiglio, compreso il Presidente. In caso di parità di voti nell’approvazione di deliberazioni, è determinante il voto del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica quattro anni; possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo può disporre il rimborso delle spese eventualmente sostenute da membri dell’Associazione per assolvimento di incarichi specifici a favore della stessa.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio di previsione che deve contenere le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
deliberare circa l’espulsione dei Soci;
stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 10. Presidente
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza e la firma sociale; è eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza e dura in carica fino a revoca da parte dell’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci; è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell’Associazione
Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono deliberati dall’assemblea straordinaria; in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, dopo il pagamento delle passività, sarà devoluto a enti o associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 12. Rimando alle norme vigenti
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi e normative vigenti in materia.